AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

L’ingegnere per svolgere la libera professione deve essere in regola con la FORMAZIONE CONTINUA.
Questo aspetto è disciplinato dall’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, Riforma degli ordinamenti professionali, per far sì che i professionisti siano costantemente aggiornati nelle materie di propria competenza.
Per dimostrare di aver svolto la formazione continua è necessario frequentare eventi formativi che riconoscono “Crediti Formativi Professionali” (CFP).
Il conteggio dettagliato dei CFP di ogni professionista viene gestito a livello nazionale dal CNI mediante le informazioni fornite dagli Ordini provinciali ed è consultabile sul proprio profilo nella piattaforma Mying.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DEI CFP? COME SI POSSONO OTTENERE I CFP?

Per esercitare la professione, l’iscritto all’Albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP.
Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione frequentando eventi formativi organizzati dal proprio Ordine o altri Ordini degli Ingegneri territoriali, o da provider autorizzati dal CNI.
All’atto della prima iscrizione all’Albo vengono riconosciuti 90, 60 o 30 CFP rispettivamente se l’Esame di Stato è stato sostenuto da due anni, cinque anni o oltre. Entro la fine dell’anno solare successivo a quello di iscrizione deve essere obbligatoriamente seguito un corso di 5 ore relativo a “Etica e deontologia professionale”.
All’inizio di ogni anno solare vengono scalati 30 CFP dall’ammontare complessivo dei crediti maturati.
Benché non vi siano limiti sul numero di CFP che si possono maturare, dopo la sottrazione dei 30 CFP non è comunque permesso possedere più di 120 CFP, pertanto eventuali crediti formativi in eccedenza non saranno conteggiati, né saranno recuperabili successivamente.
La riduzione dei CFP ad un numero inferiore a 30 comporta una grave violazione deontologica in caso di rilascio di atti professionali (non dovranno essere firmati documenti o progetti né apporre timbri, almeno fino a quando i crediti formativi minimi non verranno recuperati).

L’acquisizione di Crediti Professionali può avvenire in vari modi:

– INFORMALE compilando un’autocertificazione delle proprie attività professionali ENTRO IL 31/03, a seguito della quale – previa valutazione da parte del CNI – vengono riconosciuti 15 CFP; mediante lo svolgimento di pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria;
– NON FORMALE frequentando eventi formativi quali corsi, seminari, visite tecniche e convegni organizzati dall’Ordine o da altri Ordini degli Ingegneri territoriali o da provider autorizzati dal CNI;
– FORMALE chiedendo il riconoscimento di esami Universitari, Master di I e II grado, Dottorati di ricerca.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE – TESTO UNICO 2026

REGOLAMENTO AGGIORNAMENTO COMPETENZA PROFESSIONALE

CIRCOLARE CNI N. 341 DEL 2014

CIRCOLARE CNI N. 464 DEL 2019

CIRCOLARE CNI N. 479 DEL 2020

CIRC_CNI_647_-Autocertificazione_Aggiornamento_informale_2020.pdf