ORDINE

Con la pubblicazione della Legge n° 1395/1923 lo Stato italiano istituiva l’Ordine provinciale degli Ingegneri e degli Architetti.

Tre anni più tardi, con ordinanza di Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte d’Appello di Venezia in data 24 agosto 1926, nasceva l’Albo degli Ingegneri di Venezia: un presidio di competenza tecnica, responsabilità civile e visione progettuale al servizio di una città unica al mondo.
Gli Ordini degli Ingegneri sono enti di diritto pubblico posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia istituiti ed operano seguendo le direttive del Regio Decreto n° 2537 del 23 Ottobre 1925.
Gli Ordini sono l’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, aventi il fine di tutelare la collettività, garantendo la qualità delle attività svolte dai professionisti. Sono governati da un Consiglio che esercita le funzioni attribuite da disposizioni di legge, quali:
– provvedere alla custodia, alla formazione ed alla annuale revisione dell’Albo, apportandone le varianti che fossero necessarie e pubblicandolo sul sito web istituzionale;
– vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
– vigilare sulla tutela dell’esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell’Ordine, segnalando al Consiglio di Disciplina gli eventuali abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione;
– curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’Autorità Giudiziaria;
– indicare i nominativi degli iscritti per la partecipazione a Commissioni di Gara, alla redazione di collaudi statici, alle Commissioni Edilizie o Urbanistiche, alle Commissioni dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione.

L’Ordine inoltre rappresenta un punto di riferimento per gli Iscritti, per la collettività e per le altre Istituzioni in particolare con:
– organizzazione di Corsi di Formazione ed aggiornamento, anche per i professionisti antincendio (D.M. 5 agosto 2011), coordinatori in fase di progettazione ed esecuzioni lavori, responsabili o addetti dei servizi di prevenzione e protezione (D.L. 9 aprile 2008, n. 81) in quanto ente abilitato ed accreditato dal Ministero ai sensi del D.P.R. 137/2012;
– istituzione di Commissioni di studio per settori di particolare interesse;
– informazione agli Iscritti;
– segnalazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l’adozione di proposte atte a suggerire iniziative per specifici provvedimenti di legge.

L’Ordine ha competenza provinciale, mentre a livello nazionale è istituito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel quale confluiscono tutti gli Ordini provinciali.