PROFESSIONE

CONVIENE ISCRIVERSI ALL’ORDINE?
Fermo restando che nel caso si eserciti la libera professione, l’iscrizione all’Ordine è necessaria, anche per gli ingegneri che non svolgano attività riservata per legge può essere conveniente e senza dubbio utile.
L’anzianità di iscrizione consente di svolgere alcune prestazioni, per esempio la redazione di collaudi statici e può essere richiesta quale requisito per determinate tipologie di lavoro, ad esempio in bandi per assunzione o semplicemente nella chiamata diretta; in ogni caso è da sempre riconosciuta quale indice di esperienza nel campo lavorativo.
Talvolta gli ingegneri dipendenti o coloro che sono specializzati in settori non tradizionali faticano a cogliere le opportunità che l’iscrizione all’Ordine potrebbe offrire: pur non fornendo prestazioni per le quali è obbligatoria la sottoscrizione di elaborati con il timbro professionale i validi motivi per iscriversi sono molteplici.
Al di là del prestigio riconosciuto al titolo di “Ingegnere”, per disporre del quale è necessaria l’iscrizione all’Albo, vi è la possibilità di concorrere ai bandi pubblici nei quali è richiesta l’iscrizione, oltre alla facoltà di usufruire dei servizi forniti dall’Ordine ai propri iscritti.
L’Ordine pone costante attenzione all’informazione degli ingegneri in merito alle principali evoluzioni della normativa di settore, nonché alla formazione continua, con l’organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento professionale nei principali ambiti d’interesse di tutti i settori.
Oltre a ciò, l’iscrizione all’Ordine dà la possibilità di mettersi in relazione con colleghi del proprio e di altri settori, ampliando il proprio network e fornendo occasioni di crescita professionale e personale all’interno della categoria.

ABILITAZIONI, OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ DEGLI ISCRITTI
L’iscrizione nell’Albo Professionale è indispensabile per sottoscrivere un progetto e/o consulenza effettuata, ai sensi della norma sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi Professionali, legge 25 aprile 1938 n.897.
Tra le attività per le quali l’iscrizione all’albo è obbligatoria si citano ad esempio:

-Progetto e direzione lavori di costruzioni civili, industriali per opere pubbliche o private in genere;
– Progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
– Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
– Collaudo di impianti;
– Presentazione di pratiche edilizie quali richieste di Permesso di costruire, SCIA, DIA, per costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni di immobili, asseverazioni;
– Consulenza tecnica d’Ufficio per il Giudice (C.T.U.).

L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri è necessaria anche per chi è dipendente, ma esercita funzioni di progettazione, realizzazione e/o collaudo di un’opera. Secondo la legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, “Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell’opera di ingegneri esercenti la professione libera, affidano gli incarichi agli iscritti all’Albo”. Tale norma ha subito nel tempo modifiche e/o integrazioni; rimane tuttavia molto opportuna, e in non pochi casi necessaria, l’iscrizione anche
per gli ingegneri dipendenti che debbano svolgere tali attività.

In questa sezione sono consultabili contributi e approfondimenti in varie materie oltre alle offerte/ricerche di lavoro, ai bandi di gara e concorso attivi comunicati all’Ordine.