La riposta è negativa in quanto il Comune di Mira nel proprio Regolamento Edilizio ha previsto che in fase progettuale la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici debba essere effettuata solo da tecnici competenti in acustica (art. 82 punto 7 del Regolamento Edilizio). Tale articolo va a colmare una lacuna della Legislazione Nazionale in quanto la L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, al comma 6 dell’art. 2, prevede l’obbligatorietà della figura del tecnico competente solo per “effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti Norme” e quindi lascia indeterminata la fase previsionale relativa alla valutazione dei requisiti acustici passivi. Rimane ovviamente limitata, dalla L.447/95, ai soli tecnici competenti, l’attività di verifica in opera (collaudo) dei requisiti acustici passivi degli elementi realizzati (come del resto riportato anche dal Regolamento del comune di Mira al punto 8 dell’art 82).