Nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano due società distinte, ma abbiano lo stesso legale rappresentante, è possibile nominare direttamente il collaudatore oppure è fatto obbligo di richiedere l’indicazione all’Ordine professionale di riferimento di una Terna di nominativi, tra i quali scegliere il collaudatore?
L’art.. 67 4° comma del TU dell’Edilizia (DPR 380/2001) prevede che: “Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”. Nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano soggetti distinti, l’art. 67 DPR 380/2001 prevede che la nomina del collaudatore spetti al committente e che il professionista individuato non debba essere in alcun modo intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera; ciò al fine di preservare l’imparzialità del collaudatore quale soggetto deputato al controllo della regolarità dell’opera, sotto il profilo sia della progettazione sia dell’esecuzione. Viceversa, la previsione della nomina del collaudatore all’interno della Terna individuata dall’Ordine è finalizzata a preservare il requisito di imparzialità del collaudatore che potrebbe essere pregiudicato nell’ipotesi in cui il costruttore costruisca in proprio, con la conseguente coincidenza di committente e appaltatore. Ebbene, nell’ipotesi indicata nel quesito, committente ed appaltatore sono soggetti giuridicamente non sovrapponibili, per i quali la coincidenza soggettiva del legale rappresentante non è idonea a far venir meno la distinta soggettività giuridica né le singole responsabilità ricadenti su committente e appaltatore. In tal senso, pur non ravvisando precedenti giurisprudenziali, si è espresso il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana (v, parere 02.03.2011) e l’OdI Monza Brianza (parere su quesito 22.10.2018). Si ritiene quindi che nell’ipotesi in cui committente e appaltatore siano due società distinte, con lo stesso legale rappresentante, non si ricada nella previsione di cui all’art. 67 comma 4 del DPR 38072001 e sia possibile per il committente nominare direttamente il collaudatore.
Va, anzitutto, ricordato che gli unici provvedimenti che, dal 30 giugno 2009, regolano la materia sono il D.M. 14 gennaio 2009 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e la relativa Circolare di applicazione. Come noto il D.M. è una ulteriore evoluzione delle disposizioni inerenti le costruzioni in zona simica di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e delle Norme Tecniche, nella loro prima stesura, di cui al D.M. 14.09.2005; inoltre, in allegato al D.M. del 14 gennaio sono presenti gli abachi di riferimento delle accelerazioni da introdurre nel calcolo sismico. Il D.M. richiamato prescrive che la verifica sismica degli edifici deve essere sempre condotta qualsiasi sia la zona sismica di riferimento. Tuttavia, per i fabbricati ricadenti in zona 4 ed aventi particolari caratteristiche costruttive, la norma prevede la possibilità di affrontare tale verifica in maniera semplificata. Infatti, in ottemperanza a quanto riportato al punto 7 del D.M., la verifica del fabbricato può essere condotta secondo quanto riportato ai successivi punti (A) e (B) se la struttura rispetta le seguenti condizioni: • che i diaframmi orizzontali siano conformi a quanto previsto al punto 7.2.6 del D.M. (orizzontamenti infinitamente rigidi); • che indipendentemente dalle risultanze del calcolo gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi d’armatura, relative alla Classe di Duttilità Bassa definita al punto 7.2.1 del D.M..A) Verifica Statica Devono essere considerate le combinazioni di carico di cui al punto 2.5.3 del D.M. e le verifiche devono essere condotte sia per gli Stati Limite Ultimi che per gli Stati Limite di Esercizio.B) Verifica sismica semplificata Le sollecitazioni devono essere valutate considerando la combinazione di carico sismica di cui al punto 3.2.4 del D.M. e applicando, in due direzioni ortogonali, il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni 7.3.6 e 7.3.7 in cui si assumerà Sd(T1) = 0.07g. Le verifiche vanno condotte solo per lo Stato Limite Ultimo; non è richiesta la verifica agli Stati Limite di Esercizio. Ovviamente, per l’ammissibilità della soluzione strutturale analizzata, entrambe le verifiche devono risultare soddisfatte. Come si può notare, relativamente al metodo di calcolo è d’obbligo quello degli Stati Limite di cui al punto 2.6 del D.M., tuttavia, per completezza di esposizione, si ricorda che per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II, così come definite ai punto 2.4.1 e 2.4.2 e limitatamente ai siti ricadenti in zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle Tensioni Ammissibili. In tal caso, con le prescrizioni riportate al punto 2.7 del D.M., le azioni sismiche devono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al punto B.4 del D.M.LL.PP 16.01.1996 ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL.PP. citato, nonché alla Circolare LL.PP. n. 65/AA.GG. e relativi allegati (limitazioni in termini di geometria e di quantitativi d’armatura). Con riferimento al contenuto della suddetta Circolare si evidenzia l’obbligo del rispetto delle prescrizioni della stessa che fino ad ora non aveva carattere cogente ma solo di indirizzo. In estrema sintesi, per la zona sismica 4 si può riassumere che: 1. la verifica sismica degli edifici è sempre obbligatoria; 2. tale verifica, per i fabbricati che rispettano le condizioni di cui al punto 7 del D.M. 14 gennaio 2009, può essere condotta, utilizzando il Metodo degli Stati Limite, con la procedura semplificata ivi riportata; 3. per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II è ammessa l’adozione del Metodo delle Tensioni Ammissibili rispettando, per le verifiche sismiche, le prescrizioni di cui al D.M.LL.PP 16.01.1996 ed alla Circolare LL.PP. n. 65/AA.GG; in tal caso dovrà essere assunto un grado di sismicità S = 5 cui corrisponde un coefficiente di intensità sismica C = S-2 / 100 = 0.03
L’intervento in progetto prevede la sopraelevazione, di un piano, di fabbricato esistente; tale opera si configura, secondo la definizione riportata al paragrafo 8.4.1 (punto < a >) delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, come un “intervento di adeguamento”. Nella progettazione di tale tipo di interventi, le NTC prescrivono espressamente che: 1. dovranno essere conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle norme stesse; 2. la progettazione dovrà essere riferita non alla sola struttura di sopraelevazione bensì all’intera costruzione; 3. le verifiche strutturali dovranno essere estese all’intera struttura post-intervento e non alla sola porzione sopraelevata. In altre parole la valutazione della sicurezza, nel caso di intervento di adeguamento, è finalizzata a stabilire se l’intera struttura, nella configurazione finale assunta dopo l’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse. Pertanto, con riferimento al caso specifico, dovrà essere valutato il comportamento dell’intera struttura dopo l’intervento di sopraelevazione adottando i carichi e le modalità di verifica riportati nelle NTC. Tali verifiche potranno essere eseguite con riferimento ai soli Stati Limite Ultimi. “Non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi, relativamente alle strutture preesistenti, (per esempio armatura minima, passo delle staffe,dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le costruzioni nuove, purché il Progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste” (Circolare 2 febbraio 2009 –punto C.8.4.1). Tutto ciò premesso si ritiene che qualora le verifiche svolte, riferite all’intera struttura post intervento, evidenzino deficit strutturali in alcune delle membrature preesistenti, queste debbano essere necessariamente adeguate ai livelli di sicurezza prescritti dalle Norme. Inoltre, per completezza di esposizione ricordo che, trattandosi di un intervento di adeguamento,è necessario un adeguato studio geologico – geotecnico in quanto deve essere verificato, anche per quanto riguarda l’aspetto fondazionale, il raggiungimento dei livelli di sicurezza minimi previsti dalle NTC. Questo a meno che si ritenga di applicare quanto previsto al punto 6.2.2 delle NTC: “… nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali …”. A questo proposito ed in linea del tutto generale si ritiene che un edificio di tre piani fuori terra non possa essere considerato di modesta rilevanza così come non può essere di modesta rilevanza la sopraelevazione di un fabbricato esistente. Si tenga conto, infine, che per gli interventi di adeguamento è richiesto anche il collaudo statico per cui il collaudatore richiederà, presumibilmente, anche la documentazione inerente l’aspetto geotecnico.
Per effettuare il calcolo della resistenza al fuoco degli elementi che compongono le strutture non è necessario che il progettista strutturale sia in possesso di una specifica abilitazione.
Le recenti Norme Tecniche per le Costruzioni non prevedono la revisione dei calcoli delle strutture come attività obbligatoria per il collaudatore. Tale attività potrà essere effettuata, come già previsto, solo su esplicita richiesta o autorizzazione del committente.
L’interpretazione della prescrizione normativa impone che, anche per la modesta configurazione rappresentata, debba essere effettuata una verifica dell’intero fabbricato. Le NTC infatti non considerano come discrimine l’entità dell’intervento, risultando pertanto impossibile fare distinzioni tra interventi modesti o meno. Pur comprendendo che l’aggravio progettuale risulterà sproporzionato rispetto al “peso” dell’intervento, non dovrebbero risultare insormontabili problemi sottoponendo a verifica l’intero fabbricato; ciò in considerazione della compattezza d’insieme e della disposizione planimetrica delle murature.
Le Istruzioni alle NTC indicano, al punto C3.3.10.1, che per elementi sopravento con inclinazione sull’orizzontale compresa tra 0° e 20° e per elementi sottovento si deve assumere Cpe = – 0,4. L’azione del vento corrisponderà pertanto ad una depressione con direzione normale alla superficie dell’elemento e rivolta verso l’alto.
Per detta copertura in legno si ritiene necessario effettuare il deposito del progetto. Per semplificare le procedure (v. soprattutto il collaudo), qualora il committente sia lo stesso, si può provvedere al deposito delle strutture di copertura come integrazione del deposito iniziale, in modo da far rientrare tutto in una stessa pratica che si concluderà con un unico certificato di collaudo.
Pur non avendo a disposizione dati più precisi riguardo all’effettiva entità del varco da realizzare si ricorda che, in generale, in interventi di questo tipo non risulta sufficiente l’inserimento della sola architrave ma è indispensabile ripristinare la rigidezza originaria della parete mediante la cerchiatura della nuova apertura. Così operando, trattandosi di “un intervento locale volto a sostituire elementi strutturali dell’edificio” e tenuto conto che non viene “modificato il comportamento globale” del fabbricato, l’intervento si configura come un “intervento di miglioramento” così come definito al punto C.9.2.1 del D.M. 16 gennaio 1996. Come noto, per tali tipi d’intervento la norma prevede che le relative verifiche possano essere condotte limitatamente alle opere interessate; in particolare, per quanto riguarda l’aspetto sismico, sarà sufficiente dimostrare che i lavori in progetto non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale del fabbricato ovvero, con preciso riferimento al caso di specie, che la cerchiatura della nuova apertura sia in grado di ripristinare l’originaria rigidezza della parete. Diversamente, la mancata cerchiatura della nuova apertura (sempre sconsigliabile) provoca senz’altro un’alterazione significativa del comportamento sismico del fabbricato e, conseguentemente, sarà necessario procedere alla verifica sismica globale dello stesso (punto C.9.2.1 del D.M. 16.01.1996).
1) UTILIZZO DEL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI Il paragrafo 2.7 delle NCT, che consente l’utilizzo del metodo delle tensioni ammissibili per le verifiche strutturali, è applicabile solo nel caso di nuove costruzioni. Per le costruzioni esistenti, l’unico metodo di verifica ammesso è quello degli stati limite (vedi par. 8.3)2) VERIFICA DELLA DUTTILITA’ Secondo quanto prescritto dalle NTC, nella valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi purché il Progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per i vari stati limite. Tenendo conto che l’attivazione di un meccanismo duttile non comporta, in genere, il collasso della struttura mentre questo può essere determinato dall’istaurarsi di un meccanismo fragile, devono essere anzitutto individuati, tra gli elementi che costituiscono la struttura, quelli a comportamento fragile. I meccanismi fragili sono caratterizzati da: • rottura a taglio che precede quella a flessione, • rottura dei nodi che precede quella degli elementi che concorrono nel nodo stesso, • elementi soggetti ad elevata compressione. La verifica degli elementi fragili deve essere eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche, in termini di forze, con le rispettive resistenze; ad esempio, si devono confrontare le sollecitazioni di taglio derivanti dalle verifiche con le sollecitazioni di taglio resistenti. La verifica degli elementi duttili deve essere eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche, in termini di deformazioni, con i rispettivi limiti di deformabilità; ad esempio, si devono confrontare le rotazioni rispetto alla corda con la capacità di rotazione delle sezioni.
Non si ritiene compatibile il ruolo di collaudatore statico con quello di coordinatore della sicurezza, anche in relazione alla dichiarazione del collaudatore di non aver in alcun modo partecipato alla realizzazione dell’opera.
In relazione allo specifico quesito, si può affermare che l’intervento non costituisce sopraelevazione, nel senso che non viene aggiunto un piano a quelli esistenti; questo, però, non elimina la necessità di verificare l’intera costruzione in termini di adeguamento in quanto, si ritiene, i lavori previsti rientrino tra quelli indicati al punto d) del paragrafo 8.4.1 delle NTC. L’eliminazione della copertura in laterocemento, che costituisce un diaframma rigido nei riguardi della distribuzione delle azioni orizzontali, con la creazione di una struttura in legno, realizza infatti una sostanziale trasformazione dell’originario organismo edilizio. L’intervento previsto non può considerarsi come intervento locale in quanto (v. C8.4.3 delle Istruzioni alle NTC) comporta una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano …. Il rialzo delle pareti d’imposta aumenta la quota del livello cui devono essere considerate le azioni orizzontali derivanti dalla copertura. La possibilità di non intervenire con modifiche alle fondazioni, risulterà dall’entità delle sollecitazioni derivanti dall’analisi dell’intera struttura in relazione alla capacità portante del terreno interessato e alla geometria delle esistenti fondazioni. Va inoltre precisato che in realtà non ha più senso parlare di Zona Sismica 4, in quanto con le NTC tutto il territorio nazionale è stato classificato sismico ed è stata superata la classificazione secondo le quattro zone previste dalle precedenti O.P.C.M. e l’unico parametro a cui si deve far riferimento è quello dell’accelerazione al suolo i cui valori, a seconda della località, sono prescritti dallo stesso D.M. Il punto 2.7 del citato D.M. prescrive che, solo per le zone classificate (secondo la previgente normativa) in zona 4 e solo per particolari tipologie d’opere minori, è possibile applicare il metodo delle Tensioni Ammissibili in luogo di quello degli Stati Limite adottando, in questo caso, i relativi D.M. previgenti (1996) e considerando un grado di sismicità S = 5 (e non S = 4).