Si ritiene che la società, in quanto avente nell’oggetto sociale attività quali studi di fattibilità e progettazione, abbia titolo per qualificarsi come “società di ingegneria”. Pertanto è necessaria l’iscrizione della stessa ad Inarcassa. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico, detta figura si rende necessaria in caso di attività di impresa. Naturalmente le prestazioni di tipo ingegneristico professionale dovranno essere sottoscritte sempre e soltanto da un ingegnere iscritto all’Albo o da altro tecnico legalmente competente.
Il NEBOSH (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) è un ente inglese che svolge attività di formazione e qualificazione delle persone, che consente di ottenere qualifiche riconosciute nel Regno Unito, ma non in Italia. Ai sensi della legislazione italiana non è necessario o richiesto partecipare a corsi organizzati da questo Ente. Se desidera approfondire maggiormente l’argomento, la rimanderei al sito del NEBOSH http://www.nebosh.org.uk/ e ad un documento dell’ISPESL in merito alla “La qualificazione professionale degli attori della sicurezza in Italia, in Europa e negli Stati Uniti” al link http://prevenzioneoggi.ispesl.it/Nindex.asp?area=ShowEditorial&doc=3&lang=_it
La responsabilità professionale del progettista (sia penale che civile) è personale di conseguenza su di essa non incide lo status del tecnico (dipendente o libero professionista) che firma il progetto. Nel caso della responsabilità civile, se il progetto è di proprietà dell’Azienda cui è stato affidato da un committente esterno è evidente che nei confronti di quest’ultimo la responsabilità civile è da porre in capo all’Azienda che ha fornito il progetto la quale, a sua volta, si può rivalere sul tecnico dipendente ed a tale scopo viene dalla stessa stipulata la apposita assicurazione a suo favore a copertura dei rischi progettuali.
Il consulente Chimico di Porto: a) svolge quelle attività genericamente attinenti alla sicurezza da rischio chimico in ambito portuale sia a bordo delle navi che a terra (ad esempio rilascia in certificato “gas free” attestante la assenza di atmosfere pericolose all’interno di depositio, cisterne o in genere locali o zone di una nave, onde consentire l’esecuzione di determinati lavori); b) I Consulenti Chimici del Porto sono di norma (art 68 cod nav.) iscritti in un registro a numero chiuso tenuto dalle capitanerie di porto; c) di conseguenza l’attività è considerata piuttosto lucrosa (e di difficile accesso); d) sicuro riferimento l’Associazione Ingegneri e Chimici dei Porti – Siracusa – e l’Associazione Nazionale Chimici di Porto di Livorno; e) si fa comunque rilevare che dalla lettura della circolare CNI sembra che la sentenza del Consiglio di Stato limiti l’attività degli ingegneri (chimici) rispetto a quella dei chimici e comunque lasci ampio margine di discrezionalità alle Capitanerie di Porto.
CIRCOLARE
Nel caso voglia procedere con decreto ingiuntivo il Giudice di norma vuole che la fattura sia liquidata dall’Ordine. Per le modalità di richiesta di vidimazione potrà consultare il sito dell’Ordine, in particolare la scheda A:50.01 nella sezione schede di tariffa.
Si ritiene che un ingegnere civile ambientale possa firmare, in qualità di coordinatore, uno studio di impatto ambientale di un’opera stradale.
Se il documento si configura come un elaborato tecnico, si ritiene possibile porre il timbro professionale anche su detti documenti.
Trattandosi di un rapporto tra Committente privato ed Impresa, i rapporti reciproci sono principalmente regolati dal Contratto stipulato tra le due parti. Se il Contratto prevede che l’onere economico relativo ai certificati di prova sia a carico dell’Impresa, basta applicare quanto stabilito dal Contratto. Se esiste ancora un importo a credito dell’Impresa, potrà essere lo stesso Committente, tramite il D.L., ad effettuare le prove trattenendosi il relativo importo dalle somme non ancora pagate all’Impresa (naturalmente previa comunicazione di messa in mora, ecc.). Se non esiste la possibilità di effettuare le ritenute sui lavori già effettuati perché già tutti pagati, l’onere relativo alla determinazione delle resistenze, a mezzo dei cubetti o dei prelievi sui getti già eseguiti, non può spettare che al Committente (salvo successiva richiesta di ristoro a mezzo di azione legale). Ai fini del collaudo statico finale non può essere disattesa la prescrizione normativa che obbliga il D.L. a verificare la corrispondenza tra resistenze prescritte in fase di progetto e resistenze realmente ottenute. Non esiste una norma che costringa l’Impresa a consegnare i cubetti, salvo l’azione civilistica. Esiste altresì quanto fissato dalle recenti NTC relativamente agli obblighi posti in capo al D.L. (v. Cap. 11 e seguenti).
Si fa presente che la prestazione professionale richiesta è di competenza degli ingegneri del settore civile ambientale. Con l’iscrizione alla sezione A settore dell’informazione non è possibile effettuare la prestazione professionale prevista.
Nel caso in questione è possibile firmare il progetto per conto dell’Azienda della quale si è dipendente. In considerazione che la fattura verrà emessa direttamente dall’Azienda non vi sono obblighi nei confronti sia dell’Ordine che di Inarcassa. Resta eventualmente da verificare se la prestazione professionale richiesta rientri nelle mansioni contrattuali del rapporto di dipendenza. In caso contrario sarebbe necessario che l’attività professionale fosse in qualche modo riconosciuta e compensata anche per tener conto delle responsabilità personali in capo al progettista.
Non esiste una normativa che stabilisce le competenze professionali necessarie alla redazione di progetti e studi di compatibilità ambientale. Per una maggiore informazione, si allega il parere rilasciato in merito dal CNI.
CNIValutazione ambientale e strategia COMPETENZE
Il Consiglio dell’Ordine non ha mai trattato casi in argomento è tuttavia propenso a ritenere che l’importo da porre a base del calcolo della parcella debba derivare da un computo metrico estimativo redatto con i prezzi vigenti in Italia all’epoca della prestazione per cui è il contenzioso. Tale considerazione discende non solo dal fatto che la prestazione è stata effettuata in Italia, da professionista italiano e per conto di un committente italiano, ma anche dall’evidenza che la Tariffa 143/1949 è stata pensata dal legislatore per parametri retributivi italiani e che operando altrimenti si verrebbe a compensare la medesima prestazione professionale in maniera anche sostanzialmente diversa a seconda del paese ove il progetto è destinato ad essere realizzato. Non ultimo si rileva che la ricerca di mercato dei prezzi vigenti in Romania e l’adeguamento del progetto alla normativa sia tecnica che amministrativa vigente in detto paese, non può costituire che un ulteriore onere per la prestazione professionale del progettista.
Il Consiglio ritiene che per svolgere la prestazione professionale indicata sia sufficiente l’iscrizione all’Albo professionale.
Per espletare il ruolo di Responsabile Tecnico di un’Impresa, l’attività deve essere esercitata in forma esclusiva, così come indicato nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Regolazione Mercato, del 16.07.2009.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.